Statuto di Aid For Life ETS

C’è vera condivisione solo nella povertà.
C’è vera ricchezza solo nella condivisione.
 
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1) – E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore), una Associazione denominata AID FOR LIFE; abbreviato in “AFL”.

L’Associazione continuerà ad utilizzare l’acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale previste dal D.Lgs 4/12/1997 n°460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), in base a quanto disposto dall’art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall’art.5-sexies del D.L. n. 148/2017.

L’Associazione adotterà automaticamente nel suo nome l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS e all’iscrizione nel RUNTS.

L’Associazione, ai sensi dell’art 4, comma 1 del suddetto decreto, viene iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con l’iscrizione al RUNTS, la denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata con l’acronimo ETS.

 

SEDE

Art. 2) – L’Associazione ha sede legale a Vetralla ( Viterbo).

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all’estero.

 

DURATA

Art. 3) – L’Associazione ha durata illimitata.

 

PRINCIPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 4) – L’associazione non ha scopo di lucro e si ispira ad una visione cristiana della vita e dello sviluppo.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell’educazione e della tutela dei diritti civili. Attraverso il dialogo interculturale e rivolgendosi a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale, intende privilegiare la centralità della persona nella sua integrità, a partire dal rispetto dei suoi diritti e della sua dignità. Promuove iniziative in favore della giustizia socio-economica e della sostenibilità ambientale.

 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5) – L’Associazione non ha fini di lucro, è laica, apolitica, apartitica. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha come oggetto prevalente lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

 

ATTIVITA’

 Art. 6) – L’Associazione, per raggiungere le proprie finalità di cui all’art. 5, nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell’art. 5, comma 1, del CTS:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
  2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  3. cooperazione allo sviluppo;
  4. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un’area economica svantaggiata;
  5. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
  6. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
  7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
  8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

Nella realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l’Associazione farà riferimento costante alle seguenti aree di intervento:

  1. promozione e tutela dei diritti umani;
  2. informazione ed educazione allo sviluppo;
  3. diffusione della cultura del volontariato;
  4. organizzazione di iniziative di turismo responsabile per far conoscere le proprie attività all’estero;
  5. promozione del commercio equo solidale
  6. promozione e attività volte alla salvaguardia del creato
  7. promozione di scelte di consumo consapevoli e sostenibili, lotta allo spreco.

Per perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione intende inoltre:

  1. Promuovere la solidarietà e la cooperazione internazionale realizzando progetti a sostegno di processi locali di sviluppo, nel rispetto delle identità sociali e culturali e con particolare attenzione ai bambini orfani e disabili;
  2. Reperire, preparare ed inviare volontari e/o tecnici nei paesi in via di sviluppo;
  3. Studiare, formulare e realizzare progetti di solidarietà sia nazionale che internazionale;
  4. Studiare le cause dello squilibrio nord-sud del mondo;
  5. Promuovere gli interventi di sostegno a distanza che diano l’opportunità a chi è aiutato di acquisire capacità e autonomia, che siano seguite da un referente in loco;
  6. Promuovere attività di formazione e realizzare progetti di agricoltura sociale per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati sia in Italia sia all’estero;
  7. Promuovere iniziative volte all’accoglienza, all’integrazione dei migranti e alla valorizzazione delle risorse derivanti dalle nuove migrazioni;
  8. Reperire i mezzi economici e finanziari per la realizzazione dei progetti e per il raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Sono infine da considerarsi connesse alle finalità associative anche le seguenti attività:

  1. attivare una rete di collaborazioni e stipulare convenzioni con enti pubblici o privati operanti nello stesso settore;
  2. acquistare e inviare nei paesi oggetto di intervento, materiale per la realizzazione di attività di utilità sociale
  3. beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modifiche o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, a norma del presente articolo
  4. ogni altra attività affine a quelle sopraelencate a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, secondo criteri definiti dalla normativa vigente.

ASSOCIATI

Art. 7) – Sono soci coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che, condividendo le finalità dell’Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento.

L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Le quote sono intrasferibili.

Art. 8) – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L’omesso versamento entro tale termine comporta la decadenza del socio.

Eventuali soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.

Art. 9) – Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto, e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone, secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 10) – La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

  1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
  2. violazione delle norme etiche o statutarie;
  3. interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  4. condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.

Il sussistere di uno dei casi contemplati deve essere comunicato all’interessato per iscritto.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

I soci recedenti od esclusi non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso.

 

PATRIMONIO

Art. 11) – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati ed aziende;
  3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  8. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è utilizzabile esclusivamente per le finalità solidaristiche dell’Associazione che si impegna a farlo nel rispetto della destinazione d’uso stabilita dai donatori.

E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12) – Sono organi dell’Associazione:

  1. l’assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 13) – L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci che, come tali, risultino iscritti al tempo della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Nell’Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 117/2017. E’ ammissibile il voto per delega e ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 14) – L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno e ha i seguenti compiti:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 del CTS);
  3. approva il bilancio;
  4. approva il bilancio sociale (al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del CTS);
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  7. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  10. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  11. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 15) – Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea fisserà anche la data per un’eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Art. 16) – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 17) – L’Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal segretario eletto dall’assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19) – Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. I voti sono palesi – escluso il caso di elezioni e, comunque, di voto riguardante le persone.

Art. 20 ) E’ ammessa la possibilità che le riunioni di Presidenza, Consiglio dell’associazione, Assemblea ordinaria e straordinaria, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario dell’adunanza.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21) – L’Associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall’assemblea; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario e un tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere le qualità di onorabilità e professionalità necessarie all’esercizio delle loro funzioni e si impegnano ad operare conformemente ai principi dello statuto.

Art. 22) – Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti e a convocare al più presto l’Assemblea. I consiglieri provvisoriamente cooptati in sostituzione dei mancanti restano in carica sino all’Assemblea di cui sopra, tempestivamente convocata, che provvederà a completare l’organo amministrativo, che rimarrà comunque in carica fino alla sua scadenza.

Art. 23) – La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi a piè di lista per le spese sostenute.

Art. 24) – Il Consiglio direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) – È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

Art. 26) – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 27) – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

  1. assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
  2. convocare le assemblee;
  3. deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare provvedimenti di esclusione;
  4. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 117/2017;
  5. redigere il bilancio sociale qualora ricorrano i requisiti di legge;
  6. g) emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
  7. acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
  8. stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
  9. sottoporre all’Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello Statuto;
  10. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all’Assemblea o ad altri organi;
  11. nominare soci onorari.

Art. 28) – Per un migliore funzionamento dell’organizzazione, il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni purché non in contrasto con il presente statuto.

Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Il Consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente, o a un Comitato Esecutivo composto da due o più consiglieri.

Il Consiglio può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

 

PRESIDENTE

Art. 29) – Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per la durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

 

VICE PRESIDENTE- SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 30) – Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere: il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione nonché della gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Il Segretario: il Segretario cura l’invio degli avvisi di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

 

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31) – È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017 art.30. L’Organo di

Controllo, se nominato:

  1. Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  4. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

RENDICONTO O BILANCIO

Art. 32) – L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del rendiconto o del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’Assemblea da convocarsi nei termini stabiliti dalla legge.

La bozza di rendiconto o di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, dopo la sua approvazione, dev’essere tenuta presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Nel caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 14. comma 1, del CTS, dovrà essere redatto, depositato presso il RUNTS, e pubblicato sul proprio sito internet, il bilancio sociale di AFL.

Il rendiconto o il bilancio va approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 33) – È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34) – L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito) ad altri Enti del terzo settore.

 

RINVIO

Art. 35) – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme
del Libro I, Titolo II del C.C. nonché quelle previste dal D.lgs. 117/2017.